Appalti sotto soglia nel Codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023 e D.Lgs. 209/2024)

Il Codice dei Contratti Pubblici, aggiornato con il D.Lgs. 36/2023 (in vigore dal 1° luglio 2023) e integrato dal D.Lgs. 209/2024, rappresenta il nuovo quadro normativo italiano in materia di contratti pubblici, volto a semplificare e digitalizzare le procedure, migliorare la trasparenza e garantire l’efficienza dell’azione amministrativa.

Ecco cosa è utile sapere, in particolare in riferimento agli appalti sotto soglia e alle procedure di acquisto:


📘 1. Cosa sono gli appalti “sotto soglia”

Gli appalti sotto soglia sono quelli il cui valore stimato è inferiore alle soglie comunitarie previste dal Regolamento UE (2021/1950). Le principali soglie (al 2024) sono:

  • Forniture e servizi:
    • €143.000 per amministrazioni centrali
    • €221.000 per amministrazioni locali
  • Lavori:
    • €5.538.000

Se il valore stimato è inferiore, si parla di “sotto soglia”.


🧾 2. Le principali procedure per appalti sotto soglia (Articoli 48–50 del D.Lgs. 36/2023)

a. Affidamento diretto (Art. 50, comma 1 lett. a-b)

  • Fino a €5.000 (beni/servizi/lavori): affidamento diretto anche senza preventivi.
  • Fino a €140.000 per servizi e forniture, e fino a €500.000 per lavori: affidamento diretto previa valutazione di almeno 1 preventivo.

Note:

  • Motivazione e rispetto del principio di rotazione sono richiesti.
  • La PA deve verificare la congruità dell’offerta.

🛠 b. Procedura negoziata senza bando (Art. 50, comma 1 lett. c-d)

  • Per lavori da €150.000 a €1.000.000: almeno 5 operatori invitati.
  • Per lavori da €1.000.000 a soglia comunitaria: almeno 10 operatori.

In entrambi i casi:

  • Obbligo di invito a più imprese, rispettando i criteri di rotazione.
  • Niente pubblicazione di bando, ma pubblicità ex post degli esiti.

🧩 3. Principi guida nel nuovo Codice

Il D.Lgs. 36/2023 introduce principi “ordinatori” fortemente innovativi:

  • Risultato (art. 1): prevale l’efficacia del risultato sulla sola forma.
  • Fiducia (art. 2): la PA parte dal presupposto di buona fede degli operatori economici.
  • Accesso al mercato (art. 3): valorizza la concorrenza e la partecipazione.
  • Digitalizzazione integrale (art. 19–36): obbligo di utilizzare piattaforme certificate e interoperabili (e-procurement, e-sourcing, ecc.).

📌 4. Novità del D.Lgs. 209/2024

Il D.Lgs. 209/2024 ha perfezionato e corretto alcune parti del Codice 2023, in particolare:

  • Rafforzamento della banca dati ANAC (BDNCP), su cui vanno registrati tutti i contratti.
  • Miglioramenti alla gestione degli affidamenti diretti, con tracciabilità più efficiente.
  • Chiarimenti sulle tempistiche per la digitalizzazione obbligatoria delle fasi di gara.
  • Rafforzamento delle tutele per le PMI, specialmente nei contratti sotto soglia.

📑 5. Strumenti operativi

Le procedure sotto soglia devono svolgersi (salvo eccezioni) tramite:

  • MEPA / Acquisti in Rete PA (Consip)
  • Albi fornitori e elenchi qualificati interni alla PA
  • Piattaforme digitali di e-procurement certificate

6. Rotazione, trasparenza e tracciabilità

  • Obbligo di rispettare la rotazione tra affidatari.
  • Motivare gli affidamenti sempre, anche se diretti.
  • Inserimento di tutte le informazioni nella BDNCP di ANAC.

Art.25 – Modifiche all’articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

  1. All’articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti
    modificazioni:
    a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
    «1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
    negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
    procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo non
    superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o
    inferiore a 500.000 euro
    . Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
    disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.»;

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