Il Codice dei Contratti Pubblici, aggiornato con il D.Lgs. 36/2023 (in vigore dal 1° luglio 2023) e integrato dal D.Lgs. 209/2024, rappresenta il nuovo quadro normativo italiano in materia di contratti pubblici, volto a semplificare e digitalizzare le procedure, migliorare la trasparenza e garantire l’efficienza dell’azione amministrativa.
Ecco cosa è utile sapere, in particolare in riferimento agli appalti sotto soglia e alle procedure di acquisto:
📘 1. Cosa sono gli appalti “sotto soglia”
Gli appalti sotto soglia sono quelli il cui valore stimato è inferiore alle soglie comunitarie previste dal Regolamento UE (2021/1950). Le principali soglie (al 2024) sono:
- Forniture e servizi:
- €143.000 per amministrazioni centrali
- €221.000 per amministrazioni locali
- Lavori:
- €5.538.000
Se il valore stimato è inferiore, si parla di “sotto soglia”.
🧾 2. Le principali procedure per appalti sotto soglia (Articoli 48–50 del D.Lgs. 36/2023)
✅ a. Affidamento diretto (Art. 50, comma 1 lett. a-b)
- Fino a €5.000 (beni/servizi/lavori): affidamento diretto anche senza preventivi.
- Fino a €140.000 per servizi e forniture, e fino a €500.000 per lavori: affidamento diretto previa valutazione di almeno 1 preventivo.
Note:
- Motivazione e rispetto del principio di rotazione sono richiesti.
- La PA deve verificare la congruità dell’offerta.
🛠 b. Procedura negoziata senza bando (Art. 50, comma 1 lett. c-d)
- Per lavori da €150.000 a €1.000.000: almeno 5 operatori invitati.
- Per lavori da €1.000.000 a soglia comunitaria: almeno 10 operatori.
In entrambi i casi:
- Obbligo di invito a più imprese, rispettando i criteri di rotazione.
- Niente pubblicazione di bando, ma pubblicità ex post degli esiti.
🧩 3. Principi guida nel nuovo Codice
Il D.Lgs. 36/2023 introduce principi “ordinatori” fortemente innovativi:
- Risultato (art. 1): prevale l’efficacia del risultato sulla sola forma.
- Fiducia (art. 2): la PA parte dal presupposto di buona fede degli operatori economici.
- Accesso al mercato (art. 3): valorizza la concorrenza e la partecipazione.
- Digitalizzazione integrale (art. 19–36): obbligo di utilizzare piattaforme certificate e interoperabili (e-procurement, e-sourcing, ecc.).
📌 4. Novità del D.Lgs. 209/2024
Il D.Lgs. 209/2024 ha perfezionato e corretto alcune parti del Codice 2023, in particolare:
- Rafforzamento della banca dati ANAC (BDNCP), su cui vanno registrati tutti i contratti.
- Miglioramenti alla gestione degli affidamenti diretti, con tracciabilità più efficiente.
- Chiarimenti sulle tempistiche per la digitalizzazione obbligatoria delle fasi di gara.
- Rafforzamento delle tutele per le PMI, specialmente nei contratti sotto soglia.
📑 5. Strumenti operativi
Le procedure sotto soglia devono svolgersi (salvo eccezioni) tramite:
- MEPA / Acquisti in Rete PA (Consip)
- Albi fornitori e elenchi qualificati interni alla PA
- Piattaforme digitali di e-procurement certificate
✅ 6. Rotazione, trasparenza e tracciabilità
- Obbligo di rispettare la rotazione tra affidatari.
- Motivare gli affidamenti sempre, anche se diretti.
- Inserimento di tutte le informazioni nella BDNCP di ANAC.
Art.25 – Modifiche all’articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
- All’articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo non
superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o
inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.»;
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