La Legge 240/2010 (nota anche come “Legge Gelmini”), che ha riformato il sistema universitario italiano, prevede disposizioni specifiche per favorire la valorizzazione della ricerca e l’interazione tra università e mondo produttivo. In particolare, l’articolo 6 e altri passaggi della legge riguardano la proprietà industriale, l’avvio e la gestione di attività imprenditoriali da parte di professori e ricercatori.
Ecco i punti principali:
🔹 Proprietà industriale dei risultati della ricerca
- Il ricercatore è titolare dei diritti di proprietà industriale sulle invenzioni realizzate nell’ambito della propria attività di ricerca (in base all’art. 6, comma 9, della L. 240/2010), salvo che il contratto o la convenzione con l’università preveda diversamente.
- L’università può prevedere regolamenti per disciplinare la valorizzazione economica delle invenzioni, con eventuale partecipazione ai proventi.
🔹 Spin-off e start-up universitarie
- I professori e ricercatori possono partecipare alla creazione di imprese spin-off o start-up innovative basate sui risultati della loro attività di ricerca.
- La legge autorizza la possibilità per i docenti di svolgere attività imprenditoriale, previa autorizzazione dell’ateneo, nel rispetto delle incompatibilità e del dovere di non confliggere con l’interesse pubblico o con le attività istituzionali.
- Gli atenei devono dotarsi di regolamenti interni che disciplinano:
- le modalità di partecipazione del personale alle imprese,
- la valutazione del conflitto di interessi,
- i diritti di proprietà intellettuale,
- il regime delle autorizzazioni.
🔹 Obiettivi generali
L’intento della normativa è di:
- promuovere la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica,
- favorire il trasferimento tecnologico,
- rafforzare la cooperazione tra università e sistema produttivo.
Riferimenti normativi complementari
- L’art. 65 del Codice della proprietà industriale (D.lgs. 30/2005) è stato modificato prima del 2010 e già stabiliva che, per il personale universitario, la titolarità delle invenzioni spetta al ricercatore.
- La L. 240/2010 rafforza questa impostazione, chiarendo che gli atenei possono regolamentare questi aspetti internamente.
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